L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Classificazione dei fertilizzanti) . - 1. Il termine 'fertilizzante' comprende prodotti minerali, organici e organo- minerali, che si suddividono in 'concimi' ed 'ammendanti e correttivi'.
2. I concimi minerali possono essere:
semplici: azotati, fosfatici, potassici;
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);
a base di elementi secondari;
a base di microelementi (oligo-elementi).
3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).
4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.
7. Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.
8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti:
"2. Concime.
Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge.
4. Elementi chimici della fertilita'.
Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'':
a) gli elementi 'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);
b) gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);
c) i 'microelementi' (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".
Art. 3
#Comma 1
L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Dichiarazioni) . - 1. Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita', che dovranno essere specificate secondo il 'tipo' di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:
a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Azoto (N)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, cosi' come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%.
Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;
b) Fosforo - Come 'Anidride fosforica (P2O5 )'. Titolo minimo dichiarabile: 10% P2O5 nei concimi minerali semplici, 5% P2O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;
c) Potassio - Come 'Ossido di potassio (K2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 6% K2O nei concimi semplici, 5% K2O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;
d) Calcio - Come 'Ossido di calcio (CaO)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;
e) Magnesio - Come 'Ossido di magnesio (MgO)'. Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;
f) Zolfo - Come 'Anidride solforica (SO3 )'. Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto e' consentita l'indicazione in 'Zolfo elemento (S)'. Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;
g) Sodio - Come 'Ossido di sodio (Na2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O;
h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Boro (B)', 'Cobalto (Co)', 'Rame (Cu)', 'Ferro (Fe)', 'Manganese (Mn)', 'Molibdeno (Mo)', 'Zinco (Zn)'. I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B;
i) Sostanza organica - Come 'Carbonio organico di origine biologica (C)', indipendentemente dalla 'matrice' di provenienza che dovra' essere specificata secondo il 'tipo' di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1 C) dovra' essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in 'Sostanza organica';
l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilita', quando la dichiarazione del titolo e' prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).".
Art. 4
#Comma 1
All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:
"3. Concimi minerali a base di elementi secondari.
Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.
4. Concimi minerali a base di microelementi (oligo elementi).
Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o piu' microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.".
Art. 5
#Comma 1
Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"1. Concimi C.E.E.
L'indicazione di 'Concime CEE' puo' essere usata unicamente per i
concimi appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della presente legge.
Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".
Art. 6
#Comma 1
Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1 B , 1 C, 2 e 3 e' richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita'.
Art. 7
#Comma 1
L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti) . - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.
2. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, di cui uno con funzioni di presidente;
c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) un rappresentante del Ministero della sanita';
e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 8
#Comma 1
Gli allegati 1 A , 1 B , 1 C, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono modificati come riportato nell'allegato al presente decreto legislativo.
Art. 9
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.