E' vietata l'esportazione dal territorio dello Stato del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.
Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e con il Ministro per il commercio estero, ha tuttavia la facolta' di consentire deroghe al divieto di esportazione di cui al comma precedente e di stabilire le relative condizioni e modalita' di attuazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1948, N. 112))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 OTTOBRE 1962, N. 1603))
Art. 4
#Comma 1
Salvo quanto disposto nel presente decreto e ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina del commercio dell'oro contemplate dal R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, il R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882 e il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1330, sono abrogati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - GRONCHI - CORBINO - TOGLIATTI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 112. - FRASCA