Il presente decreto, al fine di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, disciplina lo scambio, tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata commessa l'infrazione.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni
Art. 1
#Comma 1
Obiettivo
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Procedura per lo scambio delle informazioni con gli altri Stati membri
Comma 2
Per le medesime finalita' di cui al comma 1, gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, trasmettono telematicamente al punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), le richieste di dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione.
Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute all'organo di polizia richiedente.
Gli elementi dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono forniti in conformita' all'allegato I del presente decreto.
Il punto di contatto nazionale consente la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), mediante l'utilizzo del numero completo della targa di immatricolazione del veicolo.
Le consultazioni di cui al comma 4 sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel Capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del Capo medesimo, per il quale si applica l'allegato I del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Accesso alle informazioni
Comma 2
Al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Allegato 1, Parte II, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalita' telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
Art. 6
#Comma 1
Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Comma 2
La competenza ad avviare i procedimenti che conseguono alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2 e' degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Al momento dell'avvio dei procedimenti di cui al comma 1, gli organi di polizia informano, in conformita' alle vigenti disposizioni, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti individuata quale autore dall'infrazione commessa.
Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate per iscritto e contengono altresi' l'indicazione degli effetti giuridici scaturenti dalle infrazioni di cui all'articolo 2, a norma delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
La lettera d'informazione, redatta secondo il modello riportato in allegato II, e' indirizzata al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti individuata come autore dell'infrazione ed include ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il riferimento all'articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oggetto della violazione, la relativa sanzione, nonche', ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.
La lettera d'informazione e' redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale e' stata commessa l'infrazione, se il documento stesso e' disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
Comma 3
Capo II - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Art. 7
#Comma 1
Protezione dei dati personali
Comma 2
Salvo quanto previsto dal presente decreto e ferme restando piu' elevate garanzie per l'interessato previste da norme di legge, al trattamento dei dati personali, effettuato ai sensi del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato Codice.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai dati personali trattati ai sensi del presente decreto.
La Motorizzazione e' titolare di tutti i trattamenti di dati effettuati per le finalita' del presente decreto. Titolare del trattamento dei dati trattati per stabilire la responsabilita' per le infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in Italia con veicoli immatricolati in altri Stati dell'Unione europea e' l'organo accertatore.
Art. 8
#Comma 1
Verifica della qualita' dei dati comunicati o ricevuti
Qualora risulti che siano stati comunicati dalla Motorizzazione dati inesatti, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro ne e' informato quanto prima.
Se la Motorizzazione ha motivo di ritenere che i dati ricevuti siano inesatti ne da immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati.
Art. 9
#Comma 1
Termini
Comma 2
Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, la Motorizzazione individua adeguati termini per la cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del presente decreto, nonche' per un esame periodico della necessita' di conservazione dei dati stessi, e adotta misure tecniche e procedurali che garantiscano che tali termini siano rispettati.
All'atto della comunicazione dei dati, la Motorizzazione puo' indicare al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i termini della loro conservazione.
Nei casi in cui il punto di contatto di un altro Stato membro indichi termini per la conservazione dei dati comunicati, la Motorizzazione ne informa quanto prima gli organi accertatori i quali, alla scadenza, devono cancellare i dati. Tale obbligo non sussiste per gli organi accertatori se, alla scadenza dei termini, i dati sono necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.
Art. 10
#Comma 1
Diritti dell'interessato
Comma 2
Rispetto al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente decreto all'interessato sono riconosciuti i diritti di informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di risarcimento del danno e di ricorso giurisdizionale, ai sensi degli articoli 7, 8, 13, 15, 53 e 152 del Codice.
I diritti di cui al comma 2 sono esercitati con le modalita' di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, lettera h), e 145 del Codice.
L'indicatore di validita' aggiunto puo' essere tolto a richiesta o con il consenso dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottato ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.
Art. 11
#Comma 1
Informazione dell'interessato
Comma 2
Oltre a quanto previsto all'articolo 10, commi 1 e 2, l'interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l'autorita' che l'ha effettuata.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto di contatto dello Stato membro dell'infrazione ha chiesto di non informare l'interessato in conformita' alla legislazione di tale Stato.
La Motorizzazione puo' chiedere al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione di non informare l'interessato della comunicazione dei dati in conformita' alla legge.
Art. 12
#Comma 1
Finalita' del trattamento
I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1.
La Motorizzazione, in qualita' di punto di contatto nazionale, puo' utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale e' stata fatta la consultazione, comunicandoli agli organi accertatori. Dopo tale comunicazione i dati sono cancellati.
Art. 13
#Comma 1
Comunicazione a soggetti privati
Comma 2
I dati ricevuti possono essere comunicati dalla Motorizzazione e dagli organi accertatori a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalita' esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.
Art. 14
#Comma 1
Misure di sicurezza
Comma 2
Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, nell'ambito delle piu' ampie misure di sicurezza adottate in conformita' agli articoli 31-36 e all'allegato B del Codice, la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati effettuate in applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati.
Art. 15
#Comma 1
Autorita' nazionale di controllo
Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal Codice.
Art. 16
#Comma 1
Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione europea
Comma 2
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione sul proprio sito INTERNET le necessarie informazioni sulle norme nazionali vigenti e sulle misure di attuazione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, anche in collaborazione con gli enti competenti e le organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale.
Comma 3
Capo III - Disposizioni finali
Art. 17
#Comma 1
Disposizioni di carattere finanziario
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, pari ad euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 del presente decreto, pari ad euro 202.825, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fatto salvo quanto disposto ai comma 1 e 2 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.