In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/15/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Clausola di cedevolezza
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ma conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005.
I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.