DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

Numero 178 Anno 2003 GU 18.07.2003 Codice 003G0203

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;178

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonche' l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.


Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato.


Art. 2

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Comma 1

Ingredienti aggiuntivi

Comma 2

Ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II. L'aggiunta di grassi vegetali non puo' superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.


Ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano stati ottenuti esclusivamente da latte.


Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 8 e 9, possono essere aggiunti farine, fecole o amidi.


Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.


La quantita' delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.


Art. 3

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Comma 1

Calcolo delle percentuali

Comma 2

I tenori minimi stabiliti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono calcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, i tenori minimi sono calcolati sottraendo anche il peso del ripieno.


Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, il tenore di cioccolato e' calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.


Art. 4

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Comma 1

Zuccheri

Comma 2

Nella preparazione dei prodotti di cui all'allegato I, oltre agli zuccheri disciplinati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139, possono essere utilizzati anche altri tipi di zucchero.


Art. 5

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Comma 1

Etichettatura

Comma 2

L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato I e' disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.


Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti.


Quando i prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10, sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure «cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta puo' essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.


L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I, punti 2, lettere e) e d), 3, 4, 5, 8 e 9, indica il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao: ... % min».


Per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, lettere b) e d) secondo periodo, l'etichettatura indica il tenore di burro di cacao.


I prodotti che, a norma dell'articolo 2, comma 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, recano sull'etichettatura la menzione «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», non sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso significato.


La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ma ben distinta da questo, con caratteri di grandezza non inferiore a quelli dell'elenco degli ingredienti, in grassetto, ben visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita puo' figurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzione di cui al comma 7.


I prodotti elencati all'allegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi indicato. E' vietato utilizzare detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa definizione.


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217))


Art. 7

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I, per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.


Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 1.000,00 ne' superiore a Euro 5.000,00.


Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che ne contengano qualora non siano stati ottenuti esclusivamente da latte.


Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del cioccolato e delle sostanze grasse del latte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a Euro 1.000,00 ne' inferiore a Euro 5.000,00.


Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.


Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire sull'etichettatura relativa ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.


Chiunque utilizza le denominazioni previste all'allegato I per indicare prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati quali ingredienti di un prodotto finito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 5.000,00.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217)).


Art. 8

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 9

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Comma 1

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003.


Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30 aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.