LEGGE

Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Numero 228 Anno 1954 GU 29.05.1954 Codice 054U0228

urn:nir:stato:legge:1954-05-15;228

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico.

Comma 2

Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Comma 3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

Comma 5

EINAUDI

Comma 6

SCELBA - GAVA

Comma 7

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO