Sono abrogati: il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 GENNAIO 1947, N. 213.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 3
#Comma 1
Coloro che intendono provvedere alla riparazione o alla vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici di cui all'articolo precedente o ad ambedue le attivita', devono munirsi di unica licenza annuale di e "riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici" che a norma del citato articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di L. 680, che riassume quelle stabilite ai nn. 98 e 99 della tabella allegata al R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, i qualsiasi intendono in conseguenza modificati.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 4
#Comma 1
Qualora le attivita' di cui ai precedenti articoli vengano esercitate anche in locali e negozi diversi da quello indicato nella relativa licenza di costruzione o di riparazione e vendita, l'obbligo della licenza ricorre per ciascuno dei locali o negozi stessi. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 5
#Comma 1
L'obbligo della licenza di e riparazione e vendita" ricorre nonche' per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.
Sono esclusi da tale obbligo coloro che limitano la loro attivita' alla semplice mediazione tra le ditte munite delle licenze di cui agli articoli precedenti e i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 6
#Comma 1
L'emissione delle licenze contemplate negli articoli 2 e 3, viene effettuata in seguito alla produzione della istanza in carta legale diretta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione competenti per territorio, corredata della ricevuta della tassa e del certificato di inscrizione alla competente Camera di commercio.
Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti gia' esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, gli interessati dovranno altresi' presentare:
a) una copia integrale della notifica inviata al Ministero dell'industria e commercio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;
b) una dichiarazione del Ministero suddetto da cui risulti che rispetto all'iniziativa industriale oggetto della notifica, il Ministro non ha esercitato la facolta' di divieto di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.
Alla domanda dovra' essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale in cui si esercita tale attivita', e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radio audizioni circolari:
Ove tale autorizzazione non venisse accordata da parte del Comune, sara' sufficiente il nulla osta del Comune stesso all'esercizio della sola riparazione. In tal caso spettera' al Comune la sorveglianza su tale limitazione.
In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo conto. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 7
#Comma 1
Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse della concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla meta'. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 8
#Comma 1
Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui all'art. 2, devono farne istanza in carta legale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte fabbricazione entro il 31 dicembre, corredandola delle bollette di pagamento sia della tassa per concessione governativa sia dell'abbonamento alle radioaudizioni e corredandola altresi' della licenza scaduta.
Per le rinnovazioni annuali delle licenze di cui all'art. 3 occorre rivolgere la domanda unitamente agli adempimenti di cui al comma precedente all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione il quale vi provvede direttamente, ovvero, nel caso in cui gli spazi di rinnovo riportati a tergo della licenza fossero esauriti, rimette gli atti al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la sostituzione dello stampato.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 9
#Comma 1
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette le licenze emesse al Ministero delle finanze il quale ne cura il recapito agli interessati a mezzo degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione.
Art. 10
#Comma 1
Le tasse pagate sia per l'emissione sia per la rinnovazione delle licenze vengono, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura uguale fra il detto Ministero e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 11
#Comma 1
I costruttori, i riparatori e commercianti di materiali radioelettrici che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di dichiararlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le licenze di costruzione, o all'Ufficio imposte di fabbricazione per quelle di riparazione e vendita.
In mancanza di tale dichiarazione i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e sono soggetti alla pena di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione devono mensilmente rimettere al Ministero delle poste e telecomunicazioni un elenco delle cessazioni avvenute nel mese, corredandolo delle licenze cessate.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-9 aprile 1963, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) "dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399."
Art. 12
#Comma 1
I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od Enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radio audizioni, debbono richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni la licenza speciale per apparecchi in prova.
Per la disciplina di tale licenza valgono le norme contenute negli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
Art. 13
#Comma 1
Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. I del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni.
Art. 14
#Comma 1
Le Amministrazioni civili dello Stato, che, a norma dell'art. 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, hanno ottenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su parere favorevole del Comitato per le telecomunicazioni, l'autorizzazione ad esercitare servizi di radiocomunicazioni, possono provvedere direttamente alla riparazione ed eventualmente alla costruzione degli apparecchi radioelettrici e loro parti, destinate esclusivamente ai propri servizi, senza obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli precedenti.
Art. 15
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Le licenze di vendita gia', emesse sino alla detta data dovranno essere convertite in quella di riparazione e vendita, con effetto dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Gli interessati corrisponderanno la differenza di tassa di concessione governativa tra la cessata licenza di vendita e quella di riparazione e vendita per il periodo corrispondente dell'anno 1946.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCELBA - TOGLIATTI
- SCOCCIMARRO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 163. - FRASCA