Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4, comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 4, comma 8, 6, commi 2 e 6, 7, commi 2 e 4, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, dopo le parole: "sistema informatico dell'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonche' mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile".
Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione degli esplosivi di cui al presente decreto, nonche' l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli esplosivi di cui all'articolo 23, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 4, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento degli esplosivi di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, La violazione dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 22 equivale alla mancata apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
Salvo quanto previsto dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.
La violazione delle disposizioni del presente decreto, da parte degli operatori economici, per le quali non e' stabilita una pena o una sanzione amministrativa e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.