Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali
Comma 2
Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.
L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia
Comma 2
L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformita' alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.
Art. 4
#Comma 1
Controlli
Comma 2
Il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea, secondo le modalita' da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.
Art. 5
#Comma 1
Controlli veterinari comunitari
Comma 2
L'autorita' competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.
I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanita', e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonche' specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonche' per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.
L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 7
#Comma 1
Sanzioni amministrative
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.