LEGGE

Legge 199/1952 - Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro".

Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro".

Numero 199 Anno 1952 GU 10.04.1952 Codice 052U0199

urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 4

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 5

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 7

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 8

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".