DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 186/2010 - Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE. (10G0208)

Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE. (10G0208)

Numero 186 Anno 2010 GU 11.11.2010 Codice 010G0208

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;186

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

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Comma 1

Finalita' della normativa

Comma 2

Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, concernente la lotta ai nematodi a cisti della patata, che abroga la direttiva 69/465/CEE recepita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1971, n. 164.


Il presente decreto stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta obbligatoria contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate: «nematodi a cisti della patata».


Comma 3

Capo II - INDIVIDUAZIONE

Art. 3

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Comma 1

Esami ufficiali

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.


L'esame ufficiale di cui al comma 1 e' svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al comma 1. Esso puo' essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non e' stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non erano presenti al momento dell'esame, ne' sono state coltivate successivamente all'esame.


I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al comma 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al comma 2.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' d'esame

Comma 2

Nel caso delle parcelle in cui devono essere impiantati o immagazzinati i tuberi-seme di patata o le piante di cui al punto 1 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, l'esame ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata conformemente all'allegato II.


Nel caso delle parcelle ove devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, l'esame ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata, conformemente all'allegato II, ovvero una verifica conformemente alla sezione I dell'allegato III.


Art. 5

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Comma 1

Indagini ufficiali

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali dispongono che siano effettuate indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata, al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.


Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in conformita' al punto 2 dell'allegato II e sono svolte conformemente alla sezione II dell'allegato III.


I Servizi fitosanitari regionali trasmettono i risultati delle indagini ufficiali al Servizio fitosanitario centrale ogni anno entro il 1° marzo, in conformita' a quanto previsto nell'allegato III, sezione II.


Art. 6

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Comma 1

Registro ufficiale degli esami

Comma 2

Il Servizio fitosanitario competente per territorio riporta i risultati degli esami ufficiali effettuati nelle parcelle in un apposito registro ufficiale.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio riporta nel registro ufficiale di cui al comma 1, l'informazione relativa ai risultati dell'esame ufficiale, di cui agli articoli 3 e 5, effettuati su una parcella, sia se non e' stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, sia se e' stata trovata infestata.


I dati del registro ufficiale di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita' da questo definite per il loro inserimento nel Sistema informatico nazionale in agricoltura (SIAN).


Art. 7

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Comma 1

Contaminazione

Comma 2

Le patate o le piante di cui all'allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.


Comma 3

Capo III - MISURE DI LOTTA

Art. 8

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Comma 1

Programma ufficiale di lotta

Comma 2

Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell'allegato I, purche' siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.


I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono che le parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata, che risultano infestate da nematodi a cisti della patate dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli.


Il programma di cui al comma 3 tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nel territorio di competenza dei Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varieta' di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell'allegato IV, e di altre misure, ove opportuno.


Il contenuto del programma di cui al comma 3 e' trasmesso al Servizio fitosanitario centrale che provvedera' a notificarlo alla Commissione europea ed agli altri Stati membri. Il grado di resistenza delle varieta' di patate diverse da quelle gia' notificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE e' quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell'allegato IV del presente decreto. Il test di resistenza e' effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell'allegato IV.


Art. 10

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Comma 1

Esami particolari

Comma 2

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo della parcella in cui si ha la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata, risultante dalla perdita o dall'alterazione dell'efficacia di una varieta' di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


Per i casi di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati. I risultati vengono segnalati al Servizio fitosanitario centrale.


I particolari della conferma di cui al comma 2 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 10 dicembre di ogni anno.


Art. 11

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Comma 1

Varieta' resistenti

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco di tutte le nuove varieta' di patate per le quali il test ufficiale ha accertato la resistenza ai nematodi a cisti della patata, indicando le specie, i patotipi, i gruppi di virulenza o le popolazioni a cui le varieta' sono resistenti, il grado di resistenza e l'anno in cui cio' e' stato determinato.


Art. 12

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Comma 1

Revoca delle restrizioni

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone l'aggiornamento del registro ufficiale di cui all'articolo 6, per la parcella in cui, dopo l'attuazione delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 3, dell'allegato III, non e' confermata la presenza di nematodi a cisti della patata e revoca tutte le restrizioni imposte per la parcella interessata.


Art. 13

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Comma 1

Prove scientifiche e selezione varietale

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale, fatto salvo quanto stabilito del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8, conformemente al Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.


Comma 3

Capo IV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 14

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Comma 1

Misure addizionali

Comma 2

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, puo' adottare per la produzione nazionale, misure supplementari o piu' rigorose, qualora cio' sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purche' siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 16

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 1° luglio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll., e' abrogato.


Art. 17

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.