Testo vigente
Preambolo
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1
#Comma 1
Alla stessa pena è soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione.
Quando l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei comma precedenti è portato ad un anno.
Art. 2
#Comma 1
I capi promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
La sopratassa di cui al comma precedente è liquidata e riscossa dall'esattore.
Essa non è dovuta quando il contribuente effettui il pagamento entro l'ultimo giorno del mese di scadenza della rata.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
GRASSI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 116. - FRASCA