DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

D.Lgs. 1559/1947 - Disposizioni penali in materia fiscale.

Disposizioni penali in materia fiscale.

Numero 1559 Anno 1947 GU 19.01.1948 Codice 047U1559

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Testo vigente

Preambolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

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Comma 1

Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie in esazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore.
Alla stessa pena è soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione.
Quando l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei comma precedenti è portato ad un anno.

Art. 2

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Comma 1

Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
I capi promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3

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Comma 1

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 4

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Comma 1

Qualora alla scadenza di una rata di imposte dirette ordinarie o straordinarie, dovute allo Stato, alle province ed ai comuni, il 50 per cento o più dei contribuenti iscritti in ciascun ruolo non effettui il pagamento della quota dovuta, si applica a carico degli inadempienti una sopratassa a favore dell'Erario pari all'indennità di mora spettante all'esattore.
La sopratassa di cui al comma precedente è liquidata e riscossa dall'esattore.
Essa non è dovuta quando il contribuente effettui il pagamento entro l'ultimo giorno del mese di scadenza della rata.

Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 7 novembre 1947

Comma 4

DE NICOLA

Comma 5

DE GASPERI - PELLA - SCELBA
GRASSI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 116. - FRASCA