DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 451/1962 - Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

Numero 451 Anno 1962 GU 19.06.1962 Codice 062U0451

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-27;451

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

All'art. 15 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

I semenzai di tabacco dovranno essere costituiti con tecnica razionale e raggruppati in appositi centri di produzione di piantine, dichiarati idonei ed autorizzati dalla competente Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi.
Le superfici, investite a semenzaio per ciascun, centro, non possono, di regola, essere inferiori a metri quadrati 500 per la varieta' Kentucky e similari, Beneventano e Nostrano; a metri quadrati 1000 per le varieta' Bright, Burley, Maryland, Sub-tropicali, Resistente, Samsum, Porsucian ed Erzegovina; a metri quadrati 2000 per le varieta' Perustitza e Nanthy.
I suddetti limiti potranno essere ridotti nel caso in cui sia sufficiente un'area inferiore di semenzaio per la produzione di piantine necessarie alla copertura della superficie di ciascuna Concessione speciale e, nel caso di varieta' da fiuto, di ciascuna Concessione di manifesto.
I centri potranno essere costituiti:
1) dai coltivatori singoli ed associati;
2) dai concessionari speciali e per l'esportazione, singoli ed associati;
3) dai concessionari di manifesto, singoli ed associati;
4) dai richiedenti, singoli ed associati, che intendono eseguire - a norma del secondo comma - esclusivamente la semina per la vendita delle piantine ai coltivatori.
E' vietato formare semenzai fuori dei centri autorizzati per la produzione di piantine.