DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE

Numero 231 Anno 2017 GU 08.02.2018 Codice 18G00023

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento», fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.


Il presente decreto reca, altresi', disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonche' la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se tale operatore non e' stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; e', altresi', individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.


Comma 3

Titolo II - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO Capo I Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti

Art. 3

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Comma 1

Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.


((1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese))


Art. 4

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Comma 1

Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualita' di professionista, la non conformita' alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.


Comma 3

Capo II - Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalita' di espressione

Art. 5

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Comma 1

Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorita' di controllo.


Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o piu' delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.


L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.


Art. 6

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Comma 1

Violazione degli obblighi relativi alle modalita' di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento

1. La mancata osservanza delle modalita' di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonche' delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


Art. 7

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Comma 1

Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.


Comma 3

Capo III - Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie

Art. 8

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Comma 1

Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.


Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro ad 4.000 euro.


La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.


Art. 9

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Comma 1

Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento

Comma 2

Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonche' la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.


Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


Art. 10

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Comma 1

Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento

Comma 2

La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.


Art. 11

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Comma 1

Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantita' netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonche' la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantita' netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


Art. 12

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Comma 1

Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento

Comma 2

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione «Surgelato il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...» prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.


Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento e' ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.


Art. 13

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Comma 1

Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalita' dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.


Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


Art. 14

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Comma 1

Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento

Comma 2

La violazione delle disposizioni relative alla modalita' di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


Art. 15

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Comma 1

Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento

Comma 2

La violazione delle disposizioni relative a modalita' di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.


Comma 3

Capo IV - Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti

Art. 16

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Comma 1

Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.


Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.


Comma 3

Titolo III - ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI Capo I Adeguamento della normativa nazionale

Art. 17

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Comma 1

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011

Comma 2

Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare.


Per lotto, o partita, si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.


I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.


Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.


Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.


Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.


Art. 18

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Comma 1

Distributori automatici

Comma 2

Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonche' il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.


Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.


Art. 19

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Comma 1

Vendita di prodotti non preimballati

Comma 2

I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonche' i prodotti non costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorche' posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettivita', devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.


Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purche' le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.


Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.


Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se e' stata addizionata di anidride carbonica.


I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.


Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettivita', devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalita' telematica, se e' garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.


In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unita' di vendita, serviti dalle collettivita', come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, e' obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettivita' e deve essere apposta su menu' o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale. In alternativa, puo' essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale.


Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresi', l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti.


Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.


Art. 20

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Comma 1

Prodotti non destinati al consumatore

Comma 2

Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria.


Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalita' telematica, purche' agli stessi riferiti.


Comma 3

Capo II - Violazioni delle disposizioni nazionali

Art. 21

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Comma 1

Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto

Comma 2

L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.


L'indicazione del lotto, o partita, con modalita' differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


Art. 22

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Comma 1

Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto

Comma 2

L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformita' alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.


Art. 23

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Comma 1

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto

Comma 2

L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettivita', l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.


Quando l'indicazione di cui al comma 2 e' resa con modalita' difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettivita', le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


Art. 24

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Comma 1

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettivita' di cui all'articolo 20 del presente decreto


L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalita' di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.


Comma 2

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

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Comma 1

Clausola di mutuo riconoscimento

Comma 2

Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformita' alle disposizioni del regolamento.


Art. 26

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Comma 1

Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni


Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.


Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.


I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformita' alla vigente legislazione.


((


Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.


I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonche' all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa e' definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non puo' essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttivita' in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.


3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))


Art. 27

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Comma 1

Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

Comma 2

Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un terzo.


Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.


Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che e' corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.


Art. 28

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformita' dallo stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.


Art. 29

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 30

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 31

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.