I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono garantire la rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti grazie ad accurate procedure di identificazione, alla tenuta di registri e ad un adeguato sistema di etichettatura conformemente alla normativa vigente.
I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono garantire che il sistema di rintracciabilita' in vigore consenta di rintracciare gli emocomponenti stabilendo dove ed in che fase di lavorazione si trovino conformemente alla normativa vigente.
I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono garantire che sia approntato un sistema specifico per identificare individualmente ogni donatore, ogni unita' di sangue prelevata e ogni emocomponente preparato, a prescindere dall'uso cui sia destinato, nonche' le strutture cui e' stato consegnato un determinato emocomponente conformemente alla normativa vigente.
Le strutture cui vengono consegnati sangue o emocomponenti devono approntare un sistema per registrare ogni unita' di sangue o di emocomponente ricevuta, trattata sul posto o meno, e la destinazione finale di tale unita' ricevuta, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata per trasfusioni, scartata o restituita alla struttura trasfusionale che l'ha distribuita conformemente alla normativa vigente.
I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono disporre di un identificatore unico che consenta di associarlo precisamente ad ogni unita' di sangue da esso raccolta e ad ogni emocomponente da esso preparato, conformemente alla normativa vigente.