DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 114/1981 - Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.

Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.

Numero 114 Anno 1981 GU 04.04.1981 Codice 081U0114

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'importazione dei prodotti siderurgici sotto elencati, rientranti nell'ambito di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ed originari dei Paesi terzi appresso indicati, si applicano dazi antidumping provvisori in conformita' delle disposizioni fissate nelle seguenti raccomandazioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


L'errata corrige relativa al presente decreto (in G.U. 04/05/1981, n. 120) ha disposto che al presente articolo al punto b) dove e' scritto: "...Ghise ematiti grezze di seconda fusione...", leggasi "...Ghise ematiti grezze e di seconda fusione..."


Art. 2

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Corea del Sud indicati nella lettera a) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 790/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera a) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla citata commissione con la raccomandazione n. 788/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' sospeso conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).


Art. 3

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Comma 1

In relazione all'avviso di chiusura della procedura antidumping pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C. 100 del 25 aprile 1978, il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti di origine canadese indicati nella lettera b) del precedente art. 1, cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione.


Art. 4

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera c) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 812/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978), cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 16 della raccomandazione n. 77/329/CECA adottata dalla citata Commissione il 15 aprile 1977 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L 114 del 5 maggio 1977).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera c) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla raccomandazione numero 812/78/CECA richiamata al primo comma del presente articolo, e' sospeso conformemente alla raccomandazione n. 931/78/CECA emanata dalla predetta Commissione il 28 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).


Art. 5

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Comma 1

I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nelle lettere d) ed e) del precedente art. 1 e successivamente prorogati dalla raccomandazione della commissione delle Comunita' europee numero 788/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), sono sospesi conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).


Art. 6

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera f) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera f) del precedente art. 1 e successivamente prorogato e sospeso rispettivamente con le raccomandazioni numeri 788/78/CECA e 859/78/CECA richiamate nell'art. 5 del presente decreto, e' reso definitivo in base alle disposizioni fissate da detta commissione con l'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 195 del 20 luglio 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera f) del precedente art. 1 successivamente prorogato dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' reso definitivo in base alle disposizioni fissate dall'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata al precedente comma.


Art. 7

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera g) del precedente art. 1 e, dalla commissione delle Comunita' europee, successivamente prorogato con la raccomandazione n. 843/78/CECA del 26 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numero L. 115 del 27 aprile 1978) e sospeso con la raccomandazione n. 931/78/CECA del 28 aprile 1978 "Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978), e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni emanate dalla commissione stessa con l'art. 1 della raccomandazione n. 1758/78/CECA del 26 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 203 del 27 luglio 1978).


Art. 8

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera h) del precedente art. 1 e' successivamente prorogato e sospeso rispettivamente dalle raccomandazioni numeri 843/78/CECA e 931/78/CECA richiamate nell'art. 7 del presente decreto, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee con l'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata nel precedente art. 6.
I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca e della Romania indicati nella lettera h) del cennato art. 1, sono resi definitivi in conformita' delle disposizioni adottate dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978).


Art. 9

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera l) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 932/78/CECA del 2 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).


Art. 10

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera m) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con le raccomandazioni della commissione delle Comunita' europee numeri 933/78/CECA e 1181/78/CECA del 2 e 31 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numeri L. 120 e L. 145 del 4 maggio e del 1 giugno 1978), e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni fissate dall'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata negli articoli 6 e 8 del presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nelle lettere i), l) ed n) del precedente art. 1, e' sospeso in conformita' della raccomandazione della commissione delle Comunita' europee n. 714/78/CECA del 6 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 94 dell'8 aprile 1978).


Art. 12

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari dell'Australia indicati nella lettera o) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunita' europee n. 971/78/CECA dell'11 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 125 del 13 maggio 1978), e' sospeso conformemente alla raccomandazione della commissione stessa n. 1716/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numero L. 198 dei 22 luglio 1978).


Art. 13

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Comma 1

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera p) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunita' europee n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione stessa con l'articolo 1 della raccomandazione n. 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 198 del 22 luglio 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca indicati nella lettera p) del precedente art. 1, e' reso definitivo in conformita' delle disposizioni emanate dalla citata commissione con la raccomandazione n. 1006/78/CECA del 18 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 131 del 19 maggio 1978).


Art. 14

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Comma 1

L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente art. 2 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, e' sospesa in conformita' delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 2739/78/CECA del 23 novembre 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 330 del 25 novembre 1978).


Art. 15

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Comma 1

L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 6, dal primo comma dell'art. 8 e ((dall'))art. 10 del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Spagna e della Polonia, e' sospesa in conformita' delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 3 della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 195 del 20 luglio 1978).


Art. 16

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Comma 1

L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dal primo comma dell'art. 6 e dall'art. 9 del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Bulgaria, e' sospesa conformemente alle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 165/79/CECA del 30 gennaio 1979 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 22 del 31 gennaio 1979).


Art. 17

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Comma 1

L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal precedente art. 7 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Spagna, e' sospesa in conformita' delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 3 della raccomandazione n. 1758/78/CECA del 26 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 203 del 27 luglio 1978).


Art. 18

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Comma 1

L'applicazione del dazio antidumping, definitivo, previsto dal secondo comma del precedente art. 8 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Romania, e' sospesa in conformita' delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunita' europee con la raccomandazione n. 1235/78/CECA dell'8 giugno 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 153 del 9 giugno 1978).


Art. 19

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Comma 1

L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente art. 13 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari del Giappone, e' sospesa conformemente alle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 3 della raccomandazione n. 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 198 del 22 luglio 1978).


Art. 20

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Comma 1

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dalle diverse decorrenze stabilite nelle rispettive raccomandazioni della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.