Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO N. 133))
LEGGE
Istituzione negli organici degli ospedali e degli istituti fisioterapici di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da Scuole autorizzate di massaggio, con preferenza ai ciechi.
urn:nir:stato:legge:1950-06-15;376
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Art. 1
#Comma 1