Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 K W e pari o inferiore a 400 k W, in appresso denom- inate "caldaie".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Campo di applicazione)
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
(Esclusioni)
Comma 2
Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.
Art. 4
#Comma 1
(Requisiti di rendimento)
Comma 2
I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioe' in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 gradi centigradi, sia a carico parziale, cioe' in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia.
Art. 5
#Comma 1
(Presunzione di conformita')
Comma 2
Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, le caldaie fabbricate in conformita' delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.
Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di conformita'.
Le verifiche dei rendimenti di cui all'articolo 4 avvengono secondo le modalita' e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee.
I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armonizzate di cui ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.
Art. 6
#Comma 1
(Immissione in commercio)
Comma 2
Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 201)).
La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E' vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
Art. 7
#Comma 1
(Marcatura di conformita')
Comma 2
Nel caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione della marcatura CE, tale marchio puo' essere apposto solo se le caldaie soddisfano le norme del presente regolamento e le altre disposizioni.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si avvale della facolta' di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente, nella documentazione che accompagna le caldaie, le disposizioni comunitarie cui si e' uniformato.
La marcatura CE di cui al comma 1 e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di verifica di cui all'allegato IV, moduli C, D o E.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente.
Art. 8
#Comma 1
(Mezzi per attestare la conformita')
Comma 2
La conformita' delle caldaie fabbricate in serie e' attestata mediante l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III e la dichiarazione di conformita' al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV.
Per la valutazione dei requisiti di conformita' delle caldaie a combustibile gassoso si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e ogni altra misura adottata in attuazione di norme comunitarie.
Le procedure per l'attestazione di conformita' dei rendimenti delle caldaie possono essere eseguite contestualmente alla procedura per l'attestazione di conformita' ai requisiti in materia di sicurezza adottati ai sensi del comma 2.
Art. 9
#Comma 1
(Disposizioni comuni)
Comma 2
La documentazione relativa all'attestazione di conformita', le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana. Per i prodotti commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potra' fare riferimento anche alla lingua in uso nel Paese di destinazione.
Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformita' rilasciati nonche' le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse.
Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformita' rilasciate ai sensi del presente regolamento devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea. Contro tale provvedimento l'interessato puo' presentare ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico - che, comunica, entro 60 giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli organismi di cui all'art. 1l, ai fini dell'eventuale riesame della procedura.
Nei casi di cui al comma 3, il comportamento dell'organismo notificato e' altresi' valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca dell'organismo ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
Art. 10
#Comma 1
(Organismi notificati)
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformita' delle caldaie e degli apparecchi ai requisiti di rendimento di cui agli articoli 4 e 6;
Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le modalita' e la documentazione indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico che, d'intesa con la Direzione Generale delle fonti di energia e delle industrie di base, provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V.
La designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni rinnovabile, puo' essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi piu' i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente regolamento.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati e le eventuali revoche.
Art. 11
#Comma 1
(Vigilanza e controllo)
Comma 2
Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato;.
Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine, agli organi preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
Per l'effettuazione dei controlli tecnici, l'Amministrazione di cui al comma 1 si avvale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonche', ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto.
Art. 12
#Comma 1
(Ritiro dal mercato)
Comma 2
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, il ritiro temporaneo dal mercato delle caldaie e degli apparecchi privi della marcatura di conformita' CE e della dichiarazione CE di conformita'.
Nel caso in cui vi siano fondati sospetti di non conformita' del prodotto e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione di cui all'allegato IV, punto 9, per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa diffida, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni.
Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento espletate ai sensi dell'articolo 11, che le caldaie, benche' munite della marcatura di conformita' CE e della dichiarazione di conformita', non rispettano i requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste entro il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione in commercio o ne dispone il ritiro a cura e a spese dei fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.
I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o al responsabile dell'immissione dei prodotto sul mercato comunitario e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, indicando le modalita' e il termine entro cui si puo' ricorrere.
Art. 13
#Comma 1
(Spese)
Comma 2
l. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle caldaie e degli apparecchi e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 14
#Comma 1
(Norme finali e transitorie)
Comma 2
E' ammessa fino al 31 dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa in funzione delle caldaie e degli apparecchi conformi alla regolamentazione nazionale vigente.