REGIO DECRETO

Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane. (026U1059)

Numero 1059 Anno 1926 GU 28.06.1926 Codice 026U1059

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-09;1059

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".