DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. (11G0205)

Numero 164 Anno 2011 GU 05.10.2011 Codice 011G0205

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita' ed ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto, avente ad oggetto il miglioramento della sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare che lo Stato italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai propri obblighi nei confronti delle navi mercantili autorizzate a battere la bandiera nazionale.


Art. 3

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Comma 1

Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera

Comma 2

Prima di consentire l'esercizio di una nave cui e' stato concesso il diritto di battere la bandiera nazionale, l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero esercente abbia ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e nazionali applicabili.


L'Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti le deficienze gia' accertate e non risolte all'atto del cambio di nazionalita' ed ogni altra pertinente informazione connessa alla sicurezza.


Art. 4

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Comma 1

Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale

Comma 2

L'Amministrazione ha, in ogni caso, facolta' di partecipare con propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui al comma 1.


Art. 6

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Comma 1

Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO

Comma 2

Con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta formulata all'IMO, l'Amministrazione si sottopone ad una attivita' di auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati dell'attivita' di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela della privacy e delle informazioni riservate.


Non si applica quanto previsto dal comma 1 a decorrere dal 17 giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia entrato in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell'IMO.


Art. 7

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Comma 1

Sistema di gestione della qualita' e valutazione interna

Comma 2

Entro il 17 giugno 2012 l'Amministrazione sviluppa, attua e mantiene un sistema di gestione della qualita' per le parti operative delle sue attivita' in quanto Stato di bandiera. Tale sistema e' certificato conformemente alle norme di qualita' internazionali applicabili.


Qualora, sulla base dei resoconti delle attivita' ispettive svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati nella relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per due anni consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi successivi alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di Parigi, presenta una relazione alla Commissione con la quale si individuano ed analizzano le cause e le ragioni principali delle deficienze e delle non conformita' rilevate a bordo delle navi di bandiera.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

L'Amministrazione provvede all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.