Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 71/118/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, lettera c), che stabilisce la data del 15 agosto 1981 quale termine ultimo per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;
Visto il decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dell'8 agosto 1979;
Vista la direttiva n. 81/578/CEE del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;
Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire di un anno il predetto termine scaduto il 15 agosto 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della agricoltura e delle foreste;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Il termine di cui all'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, è differito al 15 agosto 1982.
((La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari.))
Art. 2
#Comma 1
((I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno cinque capi per partita fino a cinquecento animali e in misura proporzionalmente maggiorata per le partite superiori a cinquecento animali.))
Art. 2-bis
Comma 1
((Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dai seguenti:
"Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario competente della unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita ante mortem e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.
Nel certificato stesso deve essere, altresì, attestato che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicinali e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.
In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita ante mortem e dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi".))
"Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario competente della unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita ante mortem e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.
Nel certificato stesso deve essere, altresì, attestato che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicinali e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.
In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita ante mortem e dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi".))
Art. 2-ter
#Comma 1
(( L'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dal seguente:
Comma 2
ALLEGATO A
(articolo 5, primo comma)
(articolo 5, primo comma)
Comma 3
CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DEI VOLATILI E DEI CONIGLI DALL'ALLEVAMENTO AL MACELLO
Comma 4
1. - Identificazione degli animali
Comma 5
Specie animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Età . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero delle ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigillo di identificazione (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione
del comune e la sigla della provincia, ed indicare se è stato appli- cato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.
Età . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero delle ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigillo di identificazione (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione
del comune e la sigla della provincia, ed indicare se è stato appli- cato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.
Comma 6
2. - Provenienza degli animali
Comma 7
Nome della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Località, comune e provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Località, comune e provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comma 8
Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra sono stati visitati ante mortem nell'azienda summenzionata, indenni da malattie infettive, il . . . . . . . . . alle ore . . . . . e sono stati riconosciuti sani. Il sottoscritto certifica, altresì, che a seguito dell'attivita di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.
Comma 9
Fatto a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . .
Comma 10
. . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma del veterinario comunale) ))
(Firma del veterinario comunale) ))
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - ALTISSIMO - MARCORA - BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registro alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 5
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registro alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 5