Sono validi per la navigazione sulle idrovie situate in territorio italiano i certificati di conduzione in corso di validita' compresi nell'elenco allegato al presente regolamento.
La validita' dei certificati di cui al comma 1 e' limitata alle categorie di navi per le quali sono stati rilasciati nello Stato membro; qualora la categoria non risulti dal certificato di conduzione, l'interessato dovra' produrre apposita attestazione dell'autorita' consolare che certifichi la categoria di validita' dei certificati.