DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 358/1946 - Modificazioni alla costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

Numero 358 Anno 1946 GU 29.05.1946 Codice 046U0358

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La Commissione centrale delle ricevitorie e' costituita dai seguenti membri:
un consigliere di Stato con funzioni di presidente;
il capo del Servizio delle ricevitorie ed un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, nonche' due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni anche eventualmente di grado 7°;
due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualita' almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, rispettivamente titolare e supplente.
Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con silo decreto nomina ogni biennio il presidente della Commissione centrale; un presidente supplente da scegliersi tra i consiglieri di Stato; i membri effettivi e supplenti; nonche' il segretario ed il supplente.
In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.


Art. 2

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Comma 1

Le Commissioni provinciali delle ricevitorie sono costituite dai seguenti membri:
il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, presidente;
il direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni o chi ne fa le veci e l'ispettore provinciale piu' anziano in grado, nonche' due membri supplenti scelti fra gli impiegati di gruppo A o B delle Direzioni provinciali;
due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano in tale qualita' compiuto almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.
Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della Direzione, nominato dal direttore provinciale.
Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con suo decreto nomina ogni biennio i presidenti delle Commissioni provinciali, i membri effettivi e supplenti.
In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.


Art. 3

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Comma 1

Le adunanze delle Commissioni di cui ai precedenti articoli sono valide con l'intervento del presidente e di due membri, dei quali almeno uno deve essere ricevitore.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Ogni Commissione puo' dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive.


Art. 4

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Comma 1

I membri delle Commissioni di cui agli articoli precedenti non possono prendere parte a qualsiasi atto in cui abbiano diretto o personale interesse, ovvero vi siano interessati loro parenti o affini entro il 4ª grado.
Se l'ispettore, membro della Commissione, e' lo stesso che esegui' l'inchiesta, viene sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico o, in mancanza di questo, da un impiegato designato dal direttore provinciale.
E' fatto divieto di essere membri contemporaneamente della Commissione centrale e di una delle Commissioni provinciali delle ricevitorie.
Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 308 del Codice postale e delle telecomunicazioni nei confronti dei membri delle Commissioni produce la loro sospensione dalla carica.
Sulla esclusione dei ricevitori membri effettivi e supplenti dalle Commissioni centrale e provinciali, i quali durante l'esercizio del mandato siano puniti con la penale del ventesimo della retribuzione, deve essere sentito il parere della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento dovra' essere preso dal Ministro.


Art. 5

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Comma 1

La Commissione centrale ha sede nei locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; le Commissioni provinciali in quelli delle Direzioni provinciali delle poste.
Le Commissioni centrale e provinciali sono convocate dai rispettivi presidenti.
In sede di parere o di deliberazione amministrativa i presidenti possono designare dei relatori nei singoli affari. Le relazioni devono essere scritte e formano parte integrante dei verbali di seduta.
Delle discussioni e deliberazioni delle Commissioni viene redatto processo verbale.
La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve farsi risultare dal verbale, e deve operarsi seguendo l'ordine di anzianita' di servizio e a parita' di tale condizione in base all'eta'.


Art. 6

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Comma 1

Oltre quelle conferite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, la Commissione centrale ha le seguenti altre attribuzioni:
1) pronunzia sui ricorsi dei ricevitori, dei collettori e degli agenti rurali contro le penali proposte o deliberate dalle Commissioni provinciali. Il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dalla data di notificazione della punizione, fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
2) esprime parere:
a) sul cambio di due ricevitorie le cui retribuzioni siano pressoche' uguali;
b) sulle richieste di assenza dal servizio per un periodo superiore a tre mesi oltre il congedo normale;
c) sull'aumento di retribuzione, quando questa, durante il quinquennio, per sopravvenuti oneri di notevole entita' e di carattere continuativo sia ritenuta insufficiente e sulla riduzione della stessa quando risulti che le spese di esercizio aventi carattere continuativo siano diminuite di almeno il 50%;
d) sulla convenienza di istituire, trasformare o sopprimere ricevitorie, agenzie, nonche', se del caso, di riunire e separare ricevitorie;
e) sulla indennita' da concedersi al ricevitore la cui ricevitoria sia stata elevata, ridotta di classe, soppressa o trasformata in agenzia e sempre che l'Amministrazione non possa assegnargli altra ricevitoria di importanza pressoche' eguale;
f) sulle modificazioni che l'Amministrazione ritenesse necessario di apportare in qualsiasi tempo al regolamento per le ricevitorie, nonche' sopra qualunque argomento della materia che ne forma oggetto.


Art. 7

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Comma 1

Al presidente ed agli altri componenti delle Commissioni centrale e provinciali spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
A tutti i componenti delle Commissioni predette spetta la indennita' di missione quando si trasferiscano fuori della propria residenza.
I ricevitori, ai soli fini della liquidazione delle indennita' di cui ai comma precedenti, sono parificati al grado 90 e 100 del gruppo C, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o inferiore alle lire 15.000.


Art. 8

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Comma 1

Sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti col presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

In attesa della costituzione delle nuove Commissioni previste dal presente decreto continueranno a funzionare quelle di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 81 agosto 1944, n. 305.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Stato.

Dato a Roma, addi' 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - SCELBA - CORBINO - TOGLIATTI
Visto, i Guardasigilli TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addi' 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 115. - FRASCA