DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 215/1988 - Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membr

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membr

Numero 215 Anno 1988 GU 20.06.1988 Codice 088G0258

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;215

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.


Art. 3

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Comma 1

Adeguamenti tecnici

Comma 2

I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti gia' immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.


Art. 4

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Comma 1

Immissione sul mercato

Comma 2

Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono.


In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonche' l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.


Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2.


In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.


Con decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilita' di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.


Art. 6

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Comma 1

Decorrenza degli effetti

Comma 2

Le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 3, e nell'art. 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

S a n z i o n i

Comma 2

Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.