Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Adeguamenti tecnici
Comma 2
I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti gia' immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.
Art. 4
#Comma 1
Immissione sul mercato
Comma 2
Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonche' l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.
Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2.
In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991.
Con decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilita' di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.
Art. 6
#Comma 1
Decorrenza degli effetti
Comma 2
Le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 3, e nell'art. 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
#Comma 1
S a n z i o n i
Comma 2
Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.