DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. (12G0126)

Numero 104 Anno 2012 GU 20.07.2012 Codice 012G0126

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti piu' efficienti.


Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.


Art. 3

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Comma 1

Obblighi e divieti in materia di informazione

Comma 2

Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonche', ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.


Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato.


La pubblicita' di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.


Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.


E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.


Art. 4

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.


Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'ENEA, ai sensi dell'articolo 11, e puo' avvalersi per le prove necessarie in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di organismi di valutazione della conformita' come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008.


Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto, cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni, collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni interessate si avvalgono quanto piu' possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonche' la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.


Art. 5

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Comma 1

Responsabilita' dei fornitori


I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato.


Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.


I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.


Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.


In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve.


Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette vengano prontamente consegnate.


Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.


I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.


Art. 6

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Comma 1

Responsabilita' dei distributori


I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa e' redatta in lingua italiana.


Art. 7

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Comma 1

Vendita a distanza

Comma 2

Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonche' a specificare, se del caso, le modalita' di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.


Art. 8

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Comma 1

Libera circolazione

Comma 2

E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi.


Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformita' all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.


Art. 9

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Comma 1

Appalti pubblici e incentivi

Comma 2

Se un prodotto e' contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilita' economica, idoneita' tecnica e adeguata concorrenza.


Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto.


Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.


Art. 10

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Comma 1

Funzioni e responsabilita'
del Ministero dello sviluppo economico


Art. 11

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Comma 1

Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza


L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si puo' avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza.


Art. 12

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Comma 1

Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza


Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista e' assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista e' assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.


Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.


Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.


Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.


Art. 13

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


Art. 14

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.


Art. 15

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Comma 1

Invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 16

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Comma 1

Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Comma 2

I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati.


Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.