DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 270/2003 - Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare...

Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto.

Numero 270 Anno 2003 GU 02.10.2003 Codice 003G0295

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-24;270

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Nell'ambito del sistema statistico nazionale, l'indagine statistica riguardante il potenziale di produzione delle piantagioni delle specie di alberi da frutto indicate al comma 2, stabilita, per l'anno 2002, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, e' effettuata, ai sensi del presente decreto, con cadenza quinquennale a decorrere da detto anno.


Il campo di applicazione dell'indagine di cui al comma 1 riguarda tutte le aziende con una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati al mercato.


L'indagine di cui al comma 1 si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle coltivazioni di alberi da frutta delle varie specie di cui al comma 2 o di una o piu' di esse in associazione con altre specie.


L'indagine di cui al comma 1 e' condotta per campione con campionamento casuale secondo i criteri fissati all'articolo 3.


Art. 3

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Comma 1

Campione ed errori

Comma 2

Il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95 per cento della superficie coltivata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti costituiscono oggetto di una stima.


Per quanto riguarda i risultati dell'indagine per campione, l'errore di campionamento non deve superare il 3 per cento rispetto al livello di attendibilita' del 68 per cento per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.


Nell'effettuazione dell'indagine sono adottate le misure per limitare e, ove necessario, valutare gli errori di osservazione sull'intera superficie coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' e tempi di trasmissione dei dati

Comma 2

I risultati dell'indagine di cui all'articolo 1, non appena disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale, e, comunque, entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno cui si riferisce l'indagine, sono comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine e' trasmessa anche una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine. Anteriormente alla medesima data sono, altresi', comunicati alla predetta Commissione, per zone di produzione, gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.