DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Numero 202 Anno 2007 GU 09.11.2007 Codice 007G0214

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.


Art. 3

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.


Art. 4

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Comma 1

Divieti

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalita', versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.


Art. 5

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Comma 1

Deroghe

Comma 2

Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.


Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilita' di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.


Art. 6

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Comma 1

Misure di controllo per le navi che si trovano in porto

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, qualora l'Autorita' marittima competente per territorio, a seguito dell'accertamento di irregolarita' o sulla base di informazioni comunque acquisite, ritenga che una nave che si trova all'interno di un porto o in un terminale off-shore stia procedendo o abbia proceduto allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, procede ad apposita ispezione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del 2 febbraio 2006, n. 113.


Qualora l'Autorita' marittima competente per territorio, in base all'esito dell'ispezione di cui al comma 1, ritenga che possa essere stato violato il divieto di cui all'articolo 4, comma 1, informa le Autorita' competenti per i provvedimenti conseguenti, l'Autorita' dello Stato di bandiera della nave e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della eventuale costituzione in giudizio come parte civile.


Art. 7

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Comma 1

Misure di controllo per le navi in transito

Comma 2

Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), abbia effettuato, nell'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse delle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) o d), l'Autorita' marittima, qualora gli elementi di prova lo giustificano e fatto salvo quanto previsto nella parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di apposite direttive indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sottoporre a fermo la nave, ad adottare le misure di cui all'art. 6 e ad informare le Autorita' dello Stato di bandiera della nave.


Art. 8

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Comma 1

Inquinamento doloso

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.


Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.


Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.


Art. 9

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Comma 1

Inquinamento colposo

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.


Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.


Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.


Art. 10

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Comma 1

Pene accessorie

Comma 2

Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorita' marittima, condannati per il reato di cui all'art. 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 1083 del Codice della Navigazione.


Art. 11

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Comma 1

Divieto di attracco

Comma 2

Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 e' inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravita' del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Art. 12

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Comma 1

Controlli ed accertamento delle violazioni

Comma 2

I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.


L'attivita' di controllo di cui al comma 1 e' effettuata sotto la direzione del comandante del porto.


Art. 13

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Comma 1

Comunicazione delle informazioni

Comma 2

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni tre anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva.


Art. 14

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.