DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 66/2009 - Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988 versione codificata). (09G0083)

Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988 versione codificata). (09G0083)

Numero 66 Anno 2009 GU 18.06.2009 Codice 009G0083

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-05-18;66

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e definizioni

Comma 2

Il presente decreto legislativo disciplina l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione di cui al comma 2.


Ai fini del presente decreto, per velivolo subsonico civile a reazione si intende: il velivolo la cui massa massima al decollo e' uguale o superiore a 34.000 chilogrammi, oppure la cui configurazione massima certificata corrisponde a piu' di diciannove posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.


Art. 2

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Comma 1

Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni

Comma 2

L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del presente decreto e irroga le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni per la navigazione aerea

Comma 2

Nel territorio nazionale e' vietato l'impiego dei velivoli subsonici civili a reazione non conformi ai requisiti previsti dall'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988), della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.


La conformita' ai requisiti di cui al comma 1 e' certificata anche in lingua inglese (o traduzione convalidata), rilasciata dall'autorita' competente dello Stato di immatricolazione del velivolo.


Art. 4

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Comma 1

Deroghe

Comma 2

L'ENAC puo' concedere deroghe al disposto dell'articolo 3, comma 1, nel caso di aerei di interesse storico, informandone le autorita' competenti degli altri Stati membri, nonche' la Commissione europea e motivando la decisione.


Le deroghe previste al comma 1 hanno efficacia nel territorio della Repubblica italiana, anche se concesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea, per i velivoli immatricolati nel registro di detto Stato.


Art. 5

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque opera nel territorio nazionale con un aereo subsonico civile a reazione non conforme alle prescrizioni dell'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centocinquantamila euro.


Art. 6

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Comma 1

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'Istat nel biennio precedente.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 7

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Comma 1

Istituzione fondo

Comma 2

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad uno specifico fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la promozione e lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego degli aerei subsonici.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di impiego delle risorse iscritte nel fondo di cui al comma 1.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.


L'ENAC provvede all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Entro il 30 settembre di ogni anno l'ENAC trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni irrogate.