L'art. 5, punto 4), della legge 29 maggio 1974, n. 256, e' completato con il seguente periodo:
"Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non e' necessario rammentare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, e' sostituito dal seguente:
"Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati:
Capacita' dell'imballaggio Formato
Inferiore o pari a 3 1 .......................... almeno 52 X 74 mm Superiore a 3 1 ed inferiore o
pari a 50 1 .................................... almeno 74 x 105 mm Superiore a 50 1 ed inferiore o
pari a 500 1 ................................... almeno 105 X 148 mm Superiore a 500 1 ............................... almeno 148 X 210 mm
Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.
L'etichetta non e' obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalita' di cui al comma precedente.
Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonche' il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista.
I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:
a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o piu' recipienti interni, la confezione esterna e' provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;
b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo e' provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge.
In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni Internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, e' consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale".