DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 231/1988 - Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Numero 231 Anno 1988 GU 28.06.1988 Codice 088G0269

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;231

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' inserito il seguente:
"Art. 17- bis. - Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanita', con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:
a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia gia' stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;
b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si e' verificata la malattia, qualora la stessa non si e' riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.
Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanita', sentite le regioni interessate, tiene conto:
a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;
b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;
c) della incidenza della diffusione della malattia;
d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;
e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone".


Art. 2

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