Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' inserito il seguente:
"Art. 17- bis. - Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanita', con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:
a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia gia' stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;
b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si e' verificata la malattia, qualora la stessa non si e' riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.
Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanita', sentite le regioni interessate, tiene conto:
a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;
b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;
c) della incidenza della diffusione della malattia;
d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;
e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29. - All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
'Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o localita' infetti non puo' essere inferiore a tre chilometri'".