All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «con regolamento congiunto» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente».
All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.».
All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.
2-quinquies. L'IVASS, l'Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.».
All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «emessi da banche» sono soppresse.
All'articolo 31-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «La Consob» sono inserite le seguenti: «, le altre autorita' di cui all'articolo 4, comma 1».
All'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.».
Il Capo III-quater del Titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Titolo III-Bis - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali
Capo I - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali».
All'articolo 50-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) stipula di un'assicurazione di responsabilita' professionale che garantisca un'adeguata protezione alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.».