DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della

Numero 165 Anno 2019 GU 09.01.2020 Codice 20G00003

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;165

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «con regolamento congiunto» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente».


All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.».


All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.
2-quinquies. L'IVASS, l'Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.».


All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «emessi da banche» sono soppresse.


All'articolo 31-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «La Consob» sono inserite le seguenti: «, le altre autorita' di cui all'articolo 4, comma 1».


All'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.».


Il Capo III-quater del Titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Titolo III-Bis - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali
Capo I - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali».


All'articolo 50-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) stipula di un'assicurazione di responsabilita' professionale che garantisca un'adeguata protezione alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) "mercato di crescita per le piccole e medie imprese": un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformita' all'articolo 69;».


All'articolo 67-ter, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «28 e 29-ter» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l'autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2.».


All'articolo 68-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse o all'autorita' competente centrale nel caso in cui gli strumenti menzionati siano scambiati in piu' di una giurisdizione, i dati disaggregati delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attivita' commerciali e le altre posizioni.»;


Nella rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» e' sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese»;


Nella rubrica e nei commi 1, 2, lettera a), 3, 4 e 5 dell'articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» e' sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «piccole e medie imprese».


All'articolo 90-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei commi 2 e 3 le parole «Le societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori dei mercati»; e nei commi 2, lettera b) e 4, ovunque ricorrano, le parole «societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «gestori».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

All'articolo 100-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese,» sono inserite le seguenti: «come definite dall'articolo 61, comma 1, lettera h),».


All'articolo 120, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».


All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».


All'articolo 122, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole: «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

All'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «PMI», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese».


All'articolo 189, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «64-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «64-bis, commi 7 e 9».


All'articolo 190, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».


All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90-quinquies, commi 2 e 3;».


All'articolo 194-septies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative,» sono soppresse e dopo le parole «ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 4-sexies, comma 5, e».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129

Comma 2

La rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166».


All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «6, commi 1, lettera c-bis);» sono sostituite dalle seguenti: «6, commi 1, lettere b) e c-bis);».


All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis.».


All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166:
a) la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purche' diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto.».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Art. 8

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle misure regolamentari emanate dalla Consob in conformita' con il disposto dell'articolo 4-sexies, comma 5, ai fini dell'esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo. La Consob, ferma restando l'applicazione dell'art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adotta le predette misure regolamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) e dell'articolo 5, comma 6, del presente decreto, secondo principi di proporzionalita' e semplificazione, anche prevedendo modalita' elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire l'esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza, nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5.


I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al comma 2 sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.


Art. 9

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.