L'agente marittimo, prima della partenza di una nave dal porto nazionale, anche in caso di viaggio occasionale, comunica al comando di porto tutte le informazioni di cui all'allegato I.
L'agente marittimo di una nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta in un porto nazionale o in un luogo di ormeggio nelle acque territoriali, al momento della partenza dal porto di caricamento o appena a conoscenza del porto di destinazione italiano, notifica al comando di porto, quale condizione di accesso a tale porto o luogo di ormeggio, tutte le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo notifica al comando di porto, appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento del porto di destinazione della nave deciso nel corso del viaggio.
Il comandante della nave allega alla nota informativa di cui all'articolo 179 del codice della navigazione l'elenco di controllo per le navi di cui all'allegato II. Tale elenco e' messo a disposizione del pilota al momento del suo imbarco.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi che effettuano il trasporto di merci pericolose o inquinanti con servizio di linea di durata inferiore ad un'ora. In tal caso, a richiesta del comando di porto, il comandante della nave, o l'agente marittimo, deve rendere disponibili in ogni momento le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo puo' chiedere, con istanza motivata alla Commissione dell'Unione europea, tramite l'autorita' centrale, un aumento del lasso di tempo predetto.
La nave che trasporta merci pericolose o inquinanti e che entra in un porto nazionale o che ne esce si avvale dei servizi di pilotaggio e dei servizi di assistenza al traffico secondo le disposizioni vigenti in materia nel porto interessato.
Il pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, di disormeggio e /o ancoraggio della nave informa immediatamente il comando di porto dell'esistenza di deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.
Il comando di porto provvede all'immediato inoltro delle informazioni notificate ai sensi dei commi 1 e 2, all'autorita' centrale che, per l'intero arco delle ventiquatto ore, mantiene disponibile, ai fini della sicurezza, una banca dati per fornire, su richiesta, tali informazioni ad altro Stato membro dell'Unione europea. L'autorita' centrale, informata di fatti che possono comportare o aumentare il rischio di un pericolo per talune zone marine o costiere di un altro Stato membro dell'Unione europea, fornisce tempestivamente le informazioni di cui dispone allo Stato membro in questione.
L'autorita' centrale, in caso di incidente o di situazioni in mare, anche al di fuori dei limiti del mare territoriale e delle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, che possono costituire un pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, segnala via radio tutte le informazioni necessarie alle navi o stazioni radio; tali informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell'ambiente.
Il comandante della nave interessata, in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, ha obbligo di fornire immediatamente al comando di porto piu' vicino informazioni in merito ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I, ovvero segnalare quale autorita', nell'ambito dell'Unione europea, dispone delle informazioni richieste.
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La comunicazione di cui al comma 9 e' effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.851 (20).
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