DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 268/1997 - Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE che mod

Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE che mod

Numero 268 Anno 1997 GU 11.08.1997 Codice 097G0288

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268

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Testo vigente

Art. 3

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Comma 1

Dichiarazione di imbarco

Comma 2

Ai fini dell'imbarco di merci pericolose o inquinanti lo spedizioniere e/o caricatore deve trasmettere all'agente marittimo e al comandante della nave una dichiarazione contenente le denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, le classi di rischio OMI conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, i quantitativi di tali merci e, se sono trasportate in contenitori cisterna o in contenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi.


Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore deve fornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore dichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Obbligo di notifica di informazioni per l'approdo per la partenza e in caso di incidente

Comma 2

L'agente marittimo, prima della partenza di una nave dal porto nazionale, anche in caso di viaggio occasionale, comunica al comando di porto tutte le informazioni di cui all'allegato I.


L'agente marittimo di una nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta in un porto nazionale o in un luogo di ormeggio nelle acque territoriali, al momento della partenza dal porto di caricamento o appena a conoscenza del porto di destinazione italiano, notifica al comando di porto, quale condizione di accesso a tale porto o luogo di ormeggio, tutte le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo notifica al comando di porto, appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento del porto di destinazione della nave deciso nel corso del viaggio.


Il comandante della nave allega alla nota informativa di cui all'articolo 179 del codice della navigazione l'elenco di controllo per le navi di cui all'allegato II. Tale elenco e' messo a disposizione del pilota al momento del suo imbarco.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi che effettuano il trasporto di merci pericolose o inquinanti con servizio di linea di durata inferiore ad un'ora. In tal caso, a richiesta del comando di porto, il comandante della nave, o l'agente marittimo, deve rendere disponibili in ogni momento le informazioni di cui all'allegato I. L'agente marittimo puo' chiedere, con istanza motivata alla Commissione dell'Unione europea, tramite l'autorita' centrale, un aumento del lasso di tempo predetto.


La nave che trasporta merci pericolose o inquinanti e che entra in un porto nazionale o che ne esce si avvale dei servizi di pilotaggio e dei servizi di assistenza al traffico secondo le disposizioni vigenti in materia nel porto interessato.


Il pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, di disormeggio e /o ancoraggio della nave informa immediatamente il comando di porto dell'esistenza di deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.


Il comando di porto provvede all'immediato inoltro delle informazioni notificate ai sensi dei commi 1 e 2, all'autorita' centrale che, per l'intero arco delle ventiquatto ore, mantiene disponibile, ai fini della sicurezza, una banca dati per fornire, su richiesta, tali informazioni ad altro Stato membro dell'Unione europea. L'autorita' centrale, informata di fatti che possono comportare o aumentare il rischio di un pericolo per talune zone marine o costiere di un altro Stato membro dell'Unione europea, fornisce tempestivamente le informazioni di cui dispone allo Stato membro in questione.


L'autorita' centrale, in caso di incidente o di situazioni in mare, anche al di fuori dei limiti del mare territoriale e delle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, che possono costituire un pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, segnala via radio tutte le informazioni necessarie alle navi o stazioni radio; tali informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell'ambiente.


Il comandante della nave interessata, in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali, ha obbligo di fornire immediatamente al comando di porto piu' vicino informazioni in merito ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I, ovvero segnalare quale autorita', nell'ambito dell'Unione europea, dispone delle informazioni richieste.


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La comunicazione di cui al comma 9 e' effettuata secondo quanto previsto dalla risoluzione OMI A.851 (20).


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Art. 5

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Comma 1

Modalita' di trasmissione delle informazioni

Comma 2

((L'espressione "risoluzione OMI A.648 (16)" e' sostituita dalla espressione "risoluzione OMI A.851 (20)")).


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

L'osservanza del presente regolamento e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'approdo e per la spedizione della nave.


Eventuali modifiche agli allegati sono apportate con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.