IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull'ordinamento della professione di perito agrario;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
E' approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, il regolamento per la esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1