DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066)

Numero 48 Anno 2020 GU 10.06.2020 Codice 20G00066

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e modifiche al titolo
del decreto legislativo n. 192 del 2005


Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettivita'.


Il titolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia».


Art. 2

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Art. 5

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine

Comma 2

Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo termine).
- 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, e' adottata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine e' recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e comprende:
a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti piu' opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere;
c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonche' delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia, rivolte:
1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;
2) ad alleviare la poverta' energetica;
3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;
4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;
5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;
6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;
d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di «passaporto» di ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE e individuando le modalita' per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l'utilizzo di agevolazioni fiscali anche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da societa' di servizi energetici o altri soggetti finanziatori;
e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
f) l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell'accesso agli incentivi;
g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonche' dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualita' dell'aria.


La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.


Lo schema di strategia di cui al comma 1 e' sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.


Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonche' nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.».


Art. 8

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Comma 2

Dopo l'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' inserito il seguente:
«Articolo 4-quater (Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici). - 1. E' istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative piu' sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:
a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorita' di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione piu' adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;
b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformita' alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorita' di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione piu' adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.
3. Le attivita' di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonche' agli interventi gia' eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le modalita' di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilita' tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti:
a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalita' di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili";
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relativi alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorita' di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il portale di cui al comma 1 e' alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, gia' in possesso della pubblica amministrazione, nonche' dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.
6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalita' statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.».


All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13

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Comma 1

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

Comma 2

All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonche' del portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.».


Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza

Comma 3

Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192

Art. 15

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Comma 1

Modifiche all'allegato A

Comma 2

All'allegato A, punto 47, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;».


Comma 3

Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 16

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Comma 1

Regolamenti edilizi comunali

Comma 2

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall'articolo 6 del presente decreto.


Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche.


All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.


Comma 3

Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 17

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 18

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Comma 1

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Comma 2

Nei successivi aggiornamenti del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», si tiene conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e della necessita' di promuovere l'efficienza energetica e il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.


All'attuazione del presente decreto, fatte salve le coperture finanziare espressamente previste per l'attuazione dell'articolo 8, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.