DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

D.Lgs. 221/1947 - Istituzione di una indennita' giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Istituzione di una indennita' giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Numero 221 Anno 1947 GU 21.04.1947 Codice 047U0221

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Testo vigente

Preambolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Vista, la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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