DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Numero 527 Anno 1992 GU 11.01.1993 Codice 093G0011

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527

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Testo vigente

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Preambolo

Art. 1




((1.Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.



Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonche' alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.


Art. 1-bis

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Comma 1

((


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Art. 2

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Comma 1

La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione, nonche' gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunita' europee.


((


Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o piu' armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


))


La domanda e' presentata al questore della provincia di residenza ((o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio))e deve contenere oltre alle generalita' dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.


La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per la durata di validita' del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio.


Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalita' di versamento all'atto del rilascio.


Art. 3

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Comma 1

Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni.


Art. 4

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Comma 1

Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, puo' essere autorizzato a trasferire in uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee, o attraverso uno o piu' di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo della Autorita' nazionale dei predetti Stati.


L'autorizzazione e' rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed e' iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa e' valida per la durata del viaggio.


Art. 5

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Comma 1

Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorita' dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorita' italiana.


L'autorizzazione di cui al comma 1 e' emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza.


Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa e' sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attivita'.


Art. 6

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Comma 1

null

Comma 2

2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunita' europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' subordinato al preventivo accordo della competente Autorita' nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto.
3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 e' data comunicazione alle autorita' nazionali dello Stato di residenza secondo le modalita' e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo.


Art. 7

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Comma 1

Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorita' nazionali italiane per l'autorizzazione, da parte delle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, all'acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all'acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.


Art. 8

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Comma 1

Il rilascio della licenza prevista dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunita' europee, e' subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta.


Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.


La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri.


Art. 9

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Comma 1

Gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita' europee in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e quelli che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire e trasportare nel territorio dello Stato o attraverso di esso e ritrasferire, senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attivita' venatorie o sportive. Restano fermi i limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.


Le persone residenti nello Stato, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia, e quelle che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire in altro Stato membro delle Comunita' europee e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o sportive iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attivita' venatorie o sportive.


I motivi del viaggio, di cui ai commi 1 e 2, devono essere dimostrati ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.


Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono apportate le modifiche occorrenti al decreto ministeriale del 5 giugno 1978 e al decreto ministeriale del 24 novembre 1978 rispettivamente previsti dagli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, della legge del 18 aprile 1975, n. 110.