DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 124/2011 - Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172)

Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172)

Numero 124 Anno 2011 GU 03.08.2011 Codice 011G0172

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 8

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Comma 1

Condizioni generali per la commercializzazione

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003.


Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 10

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Comma 1

Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM

Comma 2

Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))