((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
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Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 8
#Comma 1
Condizioni generali per la commercializzazione
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).
Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003.
Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
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Art. 9
#Comma 1
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Art. 10
#Comma 1
Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM
Comma 2
Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.
Art. 11
#Comma 1
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Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18))
Art. 17
#Comma 1
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