DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto d

Numero 50 Anno 2020 GU 10.06.2020 Codice 20G00068

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Comma 2

L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti). - 1. L'attivita' di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.».


Art. 2

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Comma 2

L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta:
a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».


Art. 3

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Comma 2

L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Deroghe). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti dei veicoli:
a) la cui velocita' massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e' effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali e' necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimita' della piu' vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attivita', a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attivita' principale del conducente.
2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto e' occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida e' richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche' la specifica attivita' di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformita' alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non e' richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attivita' di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attivita' principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.».


Art. 4

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Comma 2

All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20 (Formazione periodica). - 1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.
4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validita' della qualificazione di cui all'articolo 14.».


Art. 5

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Comma 2

L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica). - 1. I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.».


Art. 7

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Comma 1

Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo

Comma 2

Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo). - 1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarita'.
2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete e' consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.».


Art. 9

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Comma 1

Rete dell'Unione europea delle patenti di guida

Comma 2

Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida).
- 1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita' e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".
2. La rete puo' essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalita' di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.
3. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa e' consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.».


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.