LEGGE

Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.

Numero 168 Anno 1951 GU 24.03.1951 Codice 051U0168

urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1


Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammente, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
a) il 60 per cento all'Erario;
b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammente, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.
Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.
Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

Art. 2

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Comma 1


Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

Art. 3

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Comma 1

((
1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo))

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1


Le disposizioni di cui agli articoli i e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI