Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza
delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale
E' fatto divieto alle autorita' pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione resa.
Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato.
L'autorita' che ha reso la dichiarazione e' tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalita' della dichiarazione oppure, se cio' non e' possibile, con modalita' idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica.
Quando l'istanza di rettifica non e' accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalita' di cui al comma 4.
Art. 3
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106
Comma 2
All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,».
Art. 5
#Comma 1
Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici
Comma 2
Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia.
Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilita' dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonche' dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.
Art. 6
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.