LEGGE

Legge 1224/1967 - Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

Numero 1224 Anno 1967 GU 27.12.1967 Codice 067U1224

urn:nir:stato:legge:1967-12-19;1224

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.