VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Veduto l'
art. 1 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, che dà facoltà al Nostro Governo di raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonchè le disposizioni contenute nella legge stessa;
Veduto l'art. 10 dell'altra
legge 18 giugno 1911, n. 543, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento del testo unico anche le disposizioni contenute nella legge stessa e in quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo;
Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, e degli Istituti di previdenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla
proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: