LEGGE

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

Numero 344 Anno 1993 GU 01.09.1993 Codice 093G0395

urn:nir:stato:legge:1993-08-14;344

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

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Art. 3

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che l'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo è abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 4

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 5

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che i commi 2, 4 e 5 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 9

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Comma 2

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Art. 10

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Comma 2

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Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pian di Cansiglio, addì 14 agosto 1993

Comma 2

SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Comma 3

Visto, il Guardasigilli: Conso