DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Numero 346 Anno 1998 GU 09.10.1998 Codice 098G0396

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-26;346

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

S a n z i o n i

Comma 2

I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), nei termini e con le modalita' previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.


I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.


Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea.


Il Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.