LEGGE

Legge 1614/1941 - Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato...

Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (041U1614)

Numero 1614 Anno 1941 GU 17.02.1942 Codice 041U1614

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1614

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.