DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

Numero 258 Anno 1991 GU 16.08.1991 Codice 091G0302

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'elenco di cui all'allegato e' modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie.


I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee ai cittadini degli stessi, che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I documenti di cui al comma 1, devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.


Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1, non devono essere di data anteriore a tre mesi.


Restano ferme le disposizioni che prevedono ulteriori requisiti per l'esercizio delle singole attivita' di cui all'art. 1.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all'ordine dei farmacisti della provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.


Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo di cui all'allegato.


Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori dal territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alla competente autorita' dello Stato di origine o provenienza.


Per il periodo di tempo necessario ad acquisire la conferma di cui al comma 2, o le informazioni di cui al comma 3, il termine di due mesi e' sospeso. La procedura di ammissione riprende dopo tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.


Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio.


Il rigetto della domanda da parte del Ministero della sanita' e' motivato.


Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanita', completa la procedura per l'iscrizione all'ordine stabilita dalle vigenti norme.


In caso di dubbi insorti o di fatti conosciuti successivamente alla ammissione dell'interessato all'esercizio professionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5.


Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all'ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani.


Art. 3-bis

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Comma 1

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Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.


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Art. 3-ter

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Comma 1

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Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'allegato del presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.


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Art. 3-quater

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Comma 1

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Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.


Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.


La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.


I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale.


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Art. 4

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Comma 1

Il Ministero della sanita' invia, a richiesta, alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle Comunita' europee tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonche' a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario. A tal fine i competenti ordini dei farmacisti danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.


I cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee ai quali e' stato consentito l'esercizio della professione di farmacista ai sensi del presente decreto hanno diritto di far uso del titolo di formazione conseguito nel paese d'origine o provenienza nella lingua di tale Stato, anche in forma abbreviata. Il titolo deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'Istituto o della commissione che lo ha rilasciato.


L'istituzione di un rapporto di lavoro con le strutture sanitarie pubbliche e' disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.


Art. 5

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Comma 1

Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, ai sensi dell'art. 1, alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all'art. 2 con un attestato, rilasciato dalla competente autorita', che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' di farmacista di cui all'art. 1, in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, purche' detta attivita' sia regolamentata in tale Stato.


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Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.


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Art. 6

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Comma 1

Gli ordini provinciali dei farmacisti, in occasione dell'iscrizione dei cittadini di Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei titoli di cui all'allegato, curano, ove occorra a giudizio degli ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonche' le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attivita' professionale.


Art. 7

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Comma 1

I farmacisti iscritti ad un ordine provinciale italiano che si trasferiscono in un altro Paese membro delle Comunita' europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine stesso.


Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

Nel caso in cui la Repubblica ellenica proceda al riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di cui all'allegato, rilasciati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee soltanto per l'esercizio in qualita' di lavoratore dipendente dell'attivita' di farmacista, il certificato di cui al punto d) dell'allegato avra' valore in Italia solo ai fini dell'esercizio dell'attivita' di farmacista in qualita' di lavoratore dipendente.