IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 221, relativo al corso di laurea in architettura e' abrogato e sostituito dal seguente:
Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di:
se non e' stato superato l'esame di:
Statica e fisica tecnica e impianti
Analisi matematica e geometria analitica II
Scienza delle costruzioni
Statica
Composizione architettonica IV
Scienza delle costruzioni
Consolidamento e adattamento degli edifici
Scienza delle costruzioni
Tecnica delle costruzioni
Scienza delle costruzioni
Restauro dei monumenti
Scienza delle costruzioni, composizione architettonica III e storia dell'architettura II
Analisi matematica e geometria analitica
Nella serie degli esami stabiliti dalla facolta' per queste materie non puo' essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente
Composizione architettonica
Storia dell'architettura
Tecnologia dell'architettura