DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031)

Numero 17 Anno 2010 GU 19.02.2010 Codice 010G0031

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Campo d'applicazione)

Comma 2

Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo piu' specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.


Art. 3

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Comma 1

(Immissione sul mercato e messa in servizio)

Comma 2

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Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonche', qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.


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Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.


Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 10.


Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, dispone o puo' usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.


Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura 'CE', questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o piu' di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la conformita' soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformita'.


In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, e' consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purche' un cartello visibile indichi chiaramente la non conformita' di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilita' di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.


Art. 4

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Comma 1

(Presunzione di conformita' e norme armonizzate)

Comma 2

Le macchine provviste della marcatura ‘CE' e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita', i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo.


Le macchine costruite in conformita' di una norma armonizzata, il cui riferimento e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.


I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.


Art. 5

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Comma 1

(Procedura di contestazione di una norma armonizzata)

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, presenta un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendone i motivi.


Art. 6

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Comma 1

(Sorveglianza del mercato)

Comma 2

Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, gia' immesse sul mercato, le funzioni di autorita' di sorveglianza per il controllo della conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.


Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformita' alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).


Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


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Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita' e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui e' possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.


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Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, gia' immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.


Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all'esito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 2, avvia la procedura di cui all'articolo 5.


Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell'ambito di attivita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorita' di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.


Art. 7

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Comma 1

(Clausola di salvaguardia)

Comma 2

A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.


Quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme e' stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.


Art. 8

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Comma 1

(Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose)

Comma 2

Sono considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a lacune di norme armonizzate che la Commissione europea ha ritenuto non soddisfare pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell'Allegato I a seguito della procedura di cui all'articolo 5. Sono, altresi', considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le quali uno Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera circolazione ritenute giustificate dalla Commissione europea.


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Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, come modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.


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Il Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere alla Commissione europea di esaminare la necessita' di adottare le misure di cui al comma 2.


Art. 9

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Comma 1

(Valutazione della conformita' delle macchine)

Comma 2

Ai fini dell'attestazione di conformita' della macchina alle disposizioni del presente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2, 3 e 4.


Se la macchina non e' contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformita' con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.


Art. 10

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Comma 1

(Procedure di valutazione della conformita' delle quasi macchine)

Comma 2

Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.


Art. 11

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Comma 1

(Organismi notificati)

Comma 2

Le attivita' di certificazione relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo ovvero da organismi autorizzati e notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri.


Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti di cui all'allegato XI, come precisati con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a titolo della direttiva 2006/42/CE, rispondano ai criteri pertinenti.


La pronuncia sull'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione e' adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il provvedimento di diniego e' notificato al richiedente.


Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi e le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione.


Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla notifica provvisoria ed ai successivi rinnovi della notifica provvisoria degli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 19 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.


Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attivita' di sorveglianza di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.


Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione, vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati e procede ad ispezioni e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto legislativo. L'organismo autorizzato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, per consentire al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti.


Il Ministero dello sviluppo economico notifica tempestivamente alla Commissione europea e agli Stati membri gli organismi autorizzati, nonche' le procedure specifiche per la valutazione delle conformita' e le categorie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e, se del caso, i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea.
Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.


Il Ministero dello sviluppo economico sospende l'autorizzazione all'organismo, per un periodo di durata non superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformita' nelle quali e' in corso l'organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono gravi e necessitino di una verifica per garantire che l'organismo sia in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi funzionali ai compiti ad esso assegnati.


I provvedimenti restrittivi di cui ai commi 9 e 10, motivati e recanti mezzi e termini di ricorso, sono immediatamente comunicati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate o non sono piu' rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualita' totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalita', sospende o ritira l'attestato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante.


Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni degli attestati di esame CE del tipo e delle approvazioni del sistema di garanzia qualita' totale da parte degli organismi che li hanno rilasciati, devono essere motivati e devono contenere l'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnativa. Essi sono comunicati immediatamente agli interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dello sviluppo economico informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.


Art. 12

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Comma 1

(Marcatura «CE»)


La marcatura di conformita': "CE" e' costituita dalle iniziali: "CE", conformemente al modello fornito nell'allegato III.


La marcatura ‘CE' viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.


E' vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE'.


Sulle macchine puo' essere apposta ogni altra marcatura, purche' questa non comprometta la visibilita', la leggibilita' ed il significato della marcatura ‘CE'.


Art. 13

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Comma 1

(Non conformita' della marcatura)

Comma 2

Qualora sia constatata la non conformita' della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme.


Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, e dell'articolo 7, comma 1.


Art. 14

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Comma 1

(Obbligo di riservatezza)

Comma 2

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Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.


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La disposizione di cui al comma 1 si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.


Art. 15

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Comma 1

(Sanzioni)

Comma 2

Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformita' ai medesimi requisiti.


Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.


Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorita' di sorveglianza di cui all'articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.


Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato II e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.


Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita' e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.


Chiunque promuove pubblicita' per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.


Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione e' accertata e' compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero e' inferiore al minimo.
Se il 10 per cento di tale fatturato e' superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione e' determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosita' connessa alla non conformita' rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non puo' superare l'importo massimo di 150.000 euro.


Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.


Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.
Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.


Art. 16

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Comma 1

(Ascensori e montacarichi)

Art. 17

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Comma 1

(Deroga)

Comma 2

Fino al 29 giugno 2011 e' consentita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.


Art. 18

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Comma 1

(Abrogazioni)

Art. 19

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Comma 1

(Norme finali e transitorie)

Comma 2

L'elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V e' aggiornato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di tali componenti da parte dalla Commissione europea in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE.


Gli organismi gia' notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, devono chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validita' della loro notifica, nel rispetto di quanto contenuto nell'articolo 11, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11.
Decorso tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.


E' data facolta' al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concedere notifica provvisoria, di durata pari a quattro mesi, ad organismi in relazione alle attivita' di certificazione CE del tipo.
Tale notifica provvisoria potra' essere successivamente rinnovata, per lo stesso periodo di tempo, fino ad un massimo di due volte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 11.


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.