I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone gia' dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimita' dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.
Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunita' israelitica competente per territorio, puo' essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato puo' essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.
Art. 3
#Comma 1
L'azione di rivendicazione preveduta nell'art. 1 puo' essere esercitata entro il termine di tre anni qualora, si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente albi data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso preveduto dal comma precedente, il proprietario ha facolta' di chiedere, invece che la restituzione dei beni, la somma ricavata dallo Stato per effetto della vendita con gli interessi legali dalla data di questa. Nella ipotesi di successive alienazioni il proprietario ha altresi' il diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione.
Decorso il triennio di cui al primo comma il proprietario, nella ipotesi ivi prevista, ha soltanto il diritto di ripetere dallo Stato la somma da esso ricavata dlalla vendita con gli interessi legali.
Tale azione puo' essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilita' di esercitare l'azione di rivendicazione puo' ripetere dallo Stato il prezzo da questo ricavato dalla vendita con gli interessi legali dal giorno di questa. La relativa azione puo' essere esercitata nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Se i beni hanno formata oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimita' dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.
Art. 5
#Comma 1
Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.
Al terzo acquirente spetta altresi' il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra lo speso e il miglioramento.
Art. 6
#Comma 1
I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.
E' pero' ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.
Art. 7
#Comma 1
Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non allenati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro Il termine di sci mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati gia' restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.
Per comprovata necessita' tale termine puo' essere prorogato per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.
Art. 8
#Comma 1
Nel conto di gestione sono addebitate al proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonche' i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.
Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni e' computato l'interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo, del, conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione.
Art. 9
#Comma 1
Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restiuiti con preferenza su ogni credito, ancorche' privilegiato.
Trattandosi di beni mobili, la cosa da restituire puo'.
Essere ritenuta in tutto od in parte, finche' il detto credito non sia soddisfatto.
Art. 10
#Comma 1
Gli atti con i quali e' riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.
Art. 11
#Comma 1
Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonche' da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale.
Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla meta'.
Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.
Art. 12
#Comma 1
Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).
Art. 13
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 14
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, 5 maggio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 154. - FRASCA