Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1637;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
Il comune di Norbello, aggregato con R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139, a quello di Ghilarza, e distaccato con R. decreto 28 settembre 1934, n. 1637, da quello di Ghilarza, ed aggregato al comune di Abbasanta, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139.
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Norbello e di Abbasanta.
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Norbello e di Abbasanta.
Art. 2
#Comma 1
L'organico dei ricostituito comune di Norbello ed il nuovo organico del comune di Abbasanta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta, provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro aggregazione, disposta con R.
decreto 16 giugno 1927, n. 1139.
Al personale già in servizio presso il comune di Abbasanta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica, e trattamento economico superiori a quelli goduti allo atto dell'inquadramento medesimo.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro aggregazione, disposta con R.
decreto 16 giugno 1927, n. 1139.
Al personale già in servizio presso il comune di Abbasanta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica, e trattamento economico superiori a quelli goduti allo atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 2
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
Comma 4
UMBERTO
Comma 5
DE GASPERI - ROMITA
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo registro n. 10, foglio n. 375. - FRASCA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo registro n. 10, foglio n. 375. - FRASCA